Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 119

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      Versioni del testo

      • Articolo 1
        Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
        Visto l' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate;
        Visto l' art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93 , concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' sanitarie locali;
        Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 ;
        Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie nei loro studi privati, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978 , con scadenza al 30 giugno 1988;
        Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
        E M A N A il seguente decreto:
        1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie nei loro studi privati, sottoscritto ai sensi dell' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , riportato nel testo allegato.
      • Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-Norme Finali del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 119


        NORMA FINALE N. 1
        1) Sono confermati nel rapporto convenzionale i professionisti che gia' ne siano titolari alla data del 23 luglio 1987 e che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo.
        2) Ai professionisti confermati spettano, per le prestazioni erogate secondo il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980 negli anni 1985, 1986 e 1987, le maggiorazioni appresso indicate da calcolare sul relativo fatturato dell'anno precedente al lordo della maggiorazione ad esso riferita:


        1985 1986 1987

        + 60% + 9,9% + 6,3%



        3) Dal fatturato anzidetto vanno scorporati gli importi relativi alle visite effettuate, sui quali le maggiorazioni da apportare con le medesime modalita' sono le seguenti:


        1985 1986 1987

        + 200% + 17,6% + 10,4%



        4) A decorrere dal 1 gennaio 1988 ai professionisti confermati si applica il tariffario di cui all'allegato A.
        5) Laddove la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo avvenga in data successiva al 1› gennaio 1988 per le prestazioni erogate fino alla data di pubblicazione, le quali risultino non piu' comprese nel nomenclatore tariffario di cui all'allegato A, si applica la maggiorazione del 4,5% sulle tariffe in vigore al 31 dicembre 1987.
        6) Con domanda di conferma i professionisti dichiarano di rinunciare a qualsiasi pretesa o azione anche futura, comunque collegata alla controversa interpretazione del punto 4) dell'accordo 22 febbraio 1980, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, riconoscendo valore anche transattivo alla corresponsione dei compensi arretrati di cui ai commi secondo e terzo.
        7) Ai fini della corresponsione dei compensi di cui al comma precedente il convenzionato e' tenuto ad inoltrare all'ente erogatore di competenza la distinta riepilogativa del fatturato relativo agli anni 1985, 1986, 1987 con la evidenziazione delle relative maggiorazioni nel rispetto del nomenclatore di cui all'allegato sub A e tenuto presente che la percentuale di maggiorazione sara' calcolata sulla tariffa nell'anno precedente al lordo della maggiorazione ad esso riferita.
        8) L'ente erogatore procede, entro novanta giorni successivi, alla verifica della richiesta di cui al comma precedente ed alla corresponsione di quanto dovuto in relazione alle disponibilita' finanziarie derivanti dai provvedimenti di ripiano dei rispettivi esercizi finanziari.
        9) La conferma del rapporto convenzionale e' subordinata alla accettazione espressa globalmente e non condizionata di tutte le clausole del presente accordo collettivo.
        10) La conferma si intende riferita a tutte le prestazioni elencate, per le singole branche specialistiche, nel nomenclatore allegato sub A, ad accezione di quelle contrassegnate con asterisco il cui inserimento nel rapporto convenzionale e' subordinato a preventiva autorizzazione regionale.
        11) Per i professionisti confermati ai sensi della presente norma, il limite di eta' per la cessazione del rapporto convenzionale e' fissato al compimento del settantesimo anno di eta'.
        12) L'autorizzazione regionale di cui al comma ottavo viene concessa tenuta presente la idoneita' delle attrezzature del convenzionato e la carenza delle stesse nel territorio servito.

        NORMA FINALE N. 2
        1) Per la disciplina di odontostomatologia la conferma del rapporto convenzionale ai sensi della norma finale n. 1 e' estesa anche alle prestazioni protesiche solo con l'esplicito assenso degli interessati.

        NORMA FINALE N. 3
        1) Nel caso che il rapporto convenzionale, nell'ambito di una delle discipline specialistiche considerate dal presente accordo e non esercitate in regime di autorizzazione sanitaria, intercorra con una persona giuridica privata o societa' di fatto, questa, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, invia alla U.S.L. competente formale comunicazione, corredata di atto deliberativo dell'organo sociale competente secondo statuto, indicante il nominativo del professionista - socio o direttore responsabile della societa' - in testa al quale il rapporto stesso si trasferisce, sempre che sia in possesso dei requisiti prescritti, salva la deroga al limite di eta' di 50 anni.
        2) In ogni caso, trascorso il suddetto termine di sessanta giorni, il rapporto convenzionale con la persona giuridica si risolve di diritto.
        3) Nel caso che non pervenga la comunicazione di cui al primo comma il socio o direttore responsabile della societa', che a suo tempo si sia avvalso della facolta' prevista dal punto 2, primo comma, dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, viene iscritto a domanda nell'elenco dei convenzionati esterni presso le stesse UU.SS.LL. per cui operava la societa' e per la medesima branca specialistica, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti e salva la deroga al limite di eta'.

        NORMA FINALE N. 4
        1) Nella prima fase di attuazione dell'accordo le regioni, valutate le situazioni di carenza eventualmente determinatesi presso le UU.SS.LL. a livello delle singole branche specialistiche nel settore del convenzionamento esterno in conseguenza del divieto di instaurare nuovi rapporti convenzionali introdotto con l'accordo del 22 febbraio 1980, possono autorizzare l'inclusione negli elenchi degli specialisti esterni di quei professionisti che, in possesso dei requisiti previsti dall'accordo, ne abbiano fatto domanda o la facciano entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione.
      • Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-Dichiarazioni del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 119
        DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
        1) La parte pubblica, in relazione alla richiesta formulata dai sindacati firmatari dell'accordo assume l'impegno di adottare appropriate iniziative affinche', in sede di rinnovo dell'accordo con i medici specialisti ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 291 , si convenga di integrare la composizione del comitato consultivo zonale di cui all'art. 13 dell'accordo citato, relativamente alle fasi riguardanti la formazione delle graduatorie con la partecipazione di uno o piu' rappresentanti designati dai sindacati firmatari del presente accordo.

        DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
        1) La parte pubblica e la FNOOMM sono impegnate ad esaminare e possibilmente definire entro tre mesi dalla pubblicazione dell'accordo il problema della contribuzione previdenziale degli odontoiatri.

        DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3
        1) Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo all'A.N.C.I. regionale saranno espletati dall'assemblea dei presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando la sezione regionale dell'A.N.C.I. non risulti costituita.

        DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4
        1) Le parti chiariscono che le dizioni "Regione", "Amministrazione regionale", "Giunta regionale", "Assessore regionale", "Assessore regionale alla sanita'", usate nel testo dell'accordo valgono a individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano.
        2) Chiariscono inoltre che le dizioni "Ordine dei medici", "Federazione regionale degli ordini dei medici" e "Federazione nazionale degli ordini dei medici", vanno intese come "Ordine dei medici e degli odontoiatri", "Federazione regionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri" e "Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri".

        DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5
        1) Le parti concordano sull'opportunita' che un'apposita commissione paritetica, da costituire entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, proceda entro la vigenza dell'accordo medesimo, all'esame dei problemi concernenti il nomenclatore tariffario, allegato A, relativamente alle voci di cui agli elenchi allegati D ed E.
        2) Le intese raggiunte dalla commissione saranno oggetto di determinazione del Ministro della sanita' che vi provvede con proprio decreto con efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto sopracitato.