Articolo 96 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256
Articolo 95Articolo 97
Versione
17 agosto 1989
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Versione
8 maggio 2001
Art. 96. Accettazione dei versamenti - Ricevuta 1. L'ufficio che accetta il versamento non e' tenuto ad accertare se il beneficiario sia effettivamente correntista o se il numero del conto sia esattamente indicato. Constatata la regolarita' formale del bollettino, l'ufficio lo accetta, ritira il corrispettivo e rilascia la ricevuta relativa e l'eventuale attestazione, regolarmente convalidate.
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 )) .
Entrata in vigore il 8 maggio 2001
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