Articolo 187 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256
Articolo 186Articolo 188
Versione
17 agosto 1989
Art. 187. Rimborso a saldo
1 - Il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facolta' a due o piu' persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto.
2 - Le quote spettanti agli aventi diritto che non possono intervenire alla quietanza sono fatte normalmente depositare dall' Amministrazione sopra nuovi libretti. Agli effetti della determinazione di tali quote, si applica, per il rimborso del credito di libretti intestati a due o piu' persone, una delle quali sia deceduta, la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 156.
3 - I nuovi libretti vengono consegnati agli intestatari oppure ai loro rappresentanti, previa apposizione del vincolo di cui all'articolo 181, nel caso che gli intestatari stessi siano legalmente incapaci o siano stati dichiarati assenti.
Entrata in vigore il 17 agosto 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente