Articolo 166 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256
Articolo 165Articolo 167
Versione
17 agosto 1989
Art. 166. Domanda di duplicazione
1 - La duplicazione di un libretto nominativo che sia stato smarrito, distrutto o sottratto, deve essere chiesta dall'intestatario, dal suo procuratore o dal suo rappresentante legale tramite un ufficio e non puo' essere effettuata che in seguito ad autorizzazione da parte dei competenti organi dell'Amministrazione.
2 - L'Amministrazione non da' corso alla domanda di duplicazione di un libretto nominativo dichiarato sottratto, quando risulti che esso si trova in possesso di terzi.
3 - Il richiedente, la cui identita' personale e la cui qualita' debbono essere accertate dall'ufficio, e' tenuto a riempire e sottoscrivere un apposito modulo, che contenga, oltre la domanda di duplicazione, la dichiarazione di smarrimento, distruzione o sottrazione, l'indicazione sommaria delle relative circostanze di fatto e, quando si tratti di sottrazione, anche gli estremi della denuncia presentata alla autorita' competente.
4 - Il richiedente deve, inoltre, versare l'importo della tassa di duplicazione, che l'ufficio converte in francobolli da applicare sul detto modulo e da obliterare con bollo a data.
5 - Se l'interessato risiede all'estero, la domanda di duplicazione deve recare il visto dell'autorita' consolare competente e deve essere trasmessa direttamente agli organi dell'Amministrazione, i quali prelevano l'importo della tassa di duplicazione dal credito del libretto.
Entrata in vigore il 17 agosto 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente