Articolo 179 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256
Articolo 178Articolo 180
Versione
17 agosto 1989
Art. 179. Revoca degli impedimenti ai rimborsi
1 - La rinuncia agli atti esecutivi del sequestro e del pignoramento, nonche' la revoca dell'opposizione devono essere legalmente notificate. Se l'opposizione sia stata proposta con lettera di diffida, la revoca puo' aver luogo con lo stesso mezzo.
2 - Non e' necessaria una espressa revoca, quando la persona che propose l'atto impeditivo concorra, all'atto del rimborso, con l'intestatario del libretto o con i suoi eredi a controfirmare la cedola o il mandato di pagamento.
3 - Nel caso dell'opposizione prevista dal secondo comma, lettera a), dell'articolo 157 del codice postale, l'impedimento al rimborso viene meno col raggiungimento della maggiore eta' da parte dell'intestatario del libretto o con la cessazione della sua interdizione o inabilitazione.
4 - In tutti i casi contemplati nel presente articolo l'impedimento non puo' essere tolto dagli uffici, se non in seguito ad autorizzazione dell'Amministrazione.
Nota all'art. 179:
Per il testo dell'art. 157 del codice postale si veda la nota all'art. 23.
Entrata in vigore il 17 agosto 1989
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