Articolo 156 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256
Articolo 155Articolo 157
Versione
17 agosto 1989
Art. 156. Rimborsi su libretti intestati a piu' persone o al rappresentante dichiarato - Rimborsi su libretti intestati ad enti ed istituti.
1 - I rimborsi su libretti intestati a piu' persone si eseguono con quietanza simultanea di tutti gli intestatari, a meno che nell'intestazione del libretto non siano designati quelli fra essi che non hanno la facolta' di riscuotere singolarmente.
2 - Nel caso in cui, mancando tale designazione, uno dei cointestatari sia divenuto irreperibile o sia giuridicamente incapace, l'Amministrazione puo' provvedere all'estinzione del libretto autorizzando a favore dell'altro o degli altri cointestatari il rimborso delle quote loro spettanti ed accantonando sopra un nuovo libretto la quota dell'irreperibile o dell'incapace. Agli effetti di tale operazione le quote dei cointestatari sono considerate uguali, fino a prova contraria.
3 - I rimborsi su libretti intestati ad un minore, con la rappresentanza dichiarata di altra persona, possono essere eseguiti soltanto con quietanza del rappresentante; nel caso di decesso del rappresentante i libretti devono essere sottoposti al vincolo per minore eta', di cui all'articolo 181.
4 - La facolta' di ottenere rimborsi, attribuita al rappresentante dichiarato, cessa di diritto con la morte dello intestatario o di uno dei cointestatari del libretto.
5 - I rimborsi su libretti intestati a enti, societa', associazioni o istituti in genere, vengono eseguiti con quietanza delle persone che, per legge od in base allo statuto o regolamento dell'ente, societa', associazione od istituto o dalla intestazione stessa del libretto, risultino autorizzate a riscuotere.
Entrata in vigore il 17 agosto 1989
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