Articolo 214 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256
Articolo 213
Versione
17 agosto 1989
Art. 214. Somme occorrenti per il funzionamento del servizio
1 - Le somme occorrenti per il funzionamento del servizio dei buoni sono ogni anno stabilite dal Ministro del tesoro, in base alle proposte del comitato centrale dei buoni di cui all'articolo 181 del codice postale.
Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMI'
Nota all'art. 214:
Per il testo dell'art. 181 del codice postale si veda la nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 17 agosto 1989
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