Articolo 140 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256
Articolo 139Articolo 141
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17 agosto 1989
Art. 140. Saggio d'interesse
1 - Le variazioni del saggio d'interesse, stabilite col decreto ministeriale previsto dall'articolo 153 del codice postale, vengono rese note al pubblico anche mediante apposito avviso da affiggere negli uffici.
Nota all'art. 140:
Si riporta il testo dell'art. 153 del codice postale:
"Art. 153. (Interesse sui libretti postali di risparmio). - Sulle somme depositate e' corrisposto un interesse, il cui saggio e' stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Quando lo esigano le condizioni di mercato, il saggio di interesse puo' essere modificato anche durante il corso dell'anno.
Le variazioni dei saggio d'interesse hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto ministeriale, che le determina, sui depositi effettuati e su quelli da effettuarsi dopo la detta pubblicazione".
Entrata in vigore il 17 agosto 1989
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