Articolo 213 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256
Articolo 212Articolo 214
Versione
17 agosto 1989
Art. 213. Giacenza dei documenti
1 - I periodi di giacenza dei documenti contabili relativi al servizio dei buoni sono uguali a quelli fissati dall'articolo 143 per gli analoghi documenti riguardanti il servizio dei risparmi.
2 - I buoni rimborsati debbono rimanere giacenti per cinque anni.
3 - Per la conservazione dei documenti contabili e dei buoni rimborsati sono applicabili le norme di cui al comma 3 dell'articolo 143.
Entrata in vigore il 17 agosto 1989
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