Art. 178. Provvedimenti dell'Amministrazione
1 - L'Amministrazione, alla quale siano stati notificati o trasmessi ai sensi dell'articolo 177 atti di sequestro o di pignoramento ovvero atto di opposizione, che possa essere accolto, comunica o conferma all'ufficio di emissione l'impedimento ed informa l'interessato che rimarranno sospesi i rimborsi sul libretto, fino alla revoca dell'impedimento stesso.
2 - Nel caso che l'atto di opposizione non possa essere accolto, l'Amministrazione informa l'interessato che non si dara' corso alla richiesta, specificandone il motivo, ed inoltre, ove l'ufficio di emissione abbia gia' apposto l'annotazione sul relativo conto, invita l'ufficio medesimo ad annullarla.
1 - L'Amministrazione, alla quale siano stati notificati o trasmessi ai sensi dell'articolo 177 atti di sequestro o di pignoramento ovvero atto di opposizione, che possa essere accolto, comunica o conferma all'ufficio di emissione l'impedimento ed informa l'interessato che rimarranno sospesi i rimborsi sul libretto, fino alla revoca dell'impedimento stesso.
2 - Nel caso che l'atto di opposizione non possa essere accolto, l'Amministrazione informa l'interessato che non si dara' corso alla richiesta, specificandone il motivo, ed inoltre, ove l'ufficio di emissione abbia gia' apposto l'annotazione sul relativo conto, invita l'ufficio medesimo ad annullarla.