Articolo 178 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256
Articolo 177Articolo 179
Versione
17 agosto 1989
Art. 178. Provvedimenti dell'Amministrazione
1 - L'Amministrazione, alla quale siano stati notificati o trasmessi ai sensi dell'articolo 177 atti di sequestro o di pignoramento ovvero atto di opposizione, che possa essere accolto, comunica o conferma all'ufficio di emissione l'impedimento ed informa l'interessato che rimarranno sospesi i rimborsi sul libretto, fino alla revoca dell'impedimento stesso.
2 - Nel caso che l'atto di opposizione non possa essere accolto, l'Amministrazione informa l'interessato che non si dara' corso alla richiesta, specificandone il motivo, ed inoltre, ove l'ufficio di emissione abbia gia' apposto l'annotazione sul relativo conto, invita l'ufficio medesimo ad annullarla.
Entrata in vigore il 17 agosto 1989
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