Articolo 4 del Decreto 25 marzo 1998, n. 142
Articolo 3Articolo 5
Versione
27 maggio 1998
Art. 4. Tutorato e modalita' esecutive 1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didatticoorganizzativo delle attivita'; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.
2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che puo' riguardare piu' tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
a) obiettivi e modalita' di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3;
d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
e) il settore aziendale di inserimento.
3. L'esperienza puo' svolgersi in piu' settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.
4. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralita' di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. E' ammessa la stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.
5. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto.
Entrata in vigore il 27 maggio 1998
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