Art. 1. ((L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e sospesa fino al 30 giugno 1980.
Dopo tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, adottati ai sensi della normativa precedente all'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, divenuti esecutivi dal 1 luglio 1975 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non ancora eseguiti, e fissato nei seguenti termini:
per 1 provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1975 al 30 giugno 1976, entro il 31 ottobre 1980;
per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1976 al 30 giugno 1977, entro il 30 aprile 1981;
per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1977 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro il 31 ottobre 1981))
Dopo tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, adottati ai sensi della normativa precedente all'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, divenuti esecutivi dal 1 luglio 1975 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non ancora eseguiti, e fissato nei seguenti termini:
per 1 provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1975 al 30 giugno 1976, entro il 31 ottobre 1980;
per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1976 al 30 giugno 1977, entro il 30 aprile 1981;
per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1977 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro il 31 ottobre 1981))