Articolo 4 del Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432
Articolo 3Articolo 5
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7 settembre 1996
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1 ottobre 1996
Art. 4. Destinazione del gettito tributario finalizzato alle spese
straordinarie dello Stato nelle materie non di competenza della
regione e delle province. 1. L' art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge, per finalita' diverse da quelle di cui al comma 6 ((...)) dell'art. 10 e al comma 1, lettera b), dell'art. 10-bis, alla copertura, ai sensi dell' art. 81 della Costituzione , di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regiore o delle province, ivi comprese quelle rela- tive a calamita' naturali, e' riservato allo Stato, purche' risulti temporalmente delimitato, nonche' contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Fuori dei casi contemplati nel presente articolo si applica quanto disposto dagli articoli 10 e 10-bis".
Entrata in vigore il 1 ottobre 1996
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