ARTICOLO 54
Cooperazione industriale
Si cerchera' in particolare di promuovere:
- i contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le parti;
- la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dalla Repubblica di Bielorussia per ristrutturare l'industria;
- il miglioramento della gestione;
- la definizione di norme e prassi commerciali adeguate;
- la tutela dell'ambiente;
- l'adeguamento della struttura produttiva industriale ai criteri di un'economia di mercato progredita;
- la riconversione dell'apparato militare-industriale. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.
Cooperazione industriale
Si cerchera' in particolare di promuovere:
- i contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le parti;
- la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dalla Repubblica di Bielorussia per ristrutturare l'industria;
- il miglioramento della gestione;
- la definizione di norme e prassi commerciali adeguate;
- la tutela dell'ambiente;
- l'adeguamento della struttura produttiva industriale ai criteri di un'economia di mercato progredita;
- la riconversione dell'apparato militare-industriale. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.