Articolo 9 - Convenzione della Legge 23 aprile 1991, n. 145
Articolo 8Articolo 10
Versione
11 maggio 1991
Art. 9
Comparizione di persone detenute
1. Una persona detenuta nella Parte richiesta, citata a comparire nella Parte richiedente come testimone, e' trasferita provvisoriamente in tale ultima Parte se:
a) acconsente al trasferimento;
b) la sua detenzione non e' suscettibile di essere prolungata dal trasferimento;
c) la Parte richiedente si impegna a ritrasferirla non appena sono venute meno le ragioni del trasferimento e, comunque, entro il termine fissato dalla Parte richiesta. Tale termine puo' essere prorogato dalla Parte richiesta per giustificati motivi.
2) Il trasferimento di cui al paragrafo 1 puo' essere rifiutato se vi ostano gravi ragioni.
3) La persona trasferita deve rimanere in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente, a meno che la Parte richiesta non domandi che venga messa in liberta'.
Entrata in vigore il 11 maggio 1991