Massima: In tema di rapporti coordinati e continuativi, istituiti tra i medici e le competenti strutture del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48 della l. n. 833 del 1978, l'esercizio da parte dell'Amministrazione sanitaria del potere unilaterale di sospensione cautelare del professionista dal servizio, in relazione alla proposizione di azioni disciplinari o penali nei confronti del medesimo, comporta la sospensione della prestazione lavorativa che, in assenza di una disciplina specifica, non produce effetti estintivi dell'obbligazione retributiva; ne consegue il diritto del medico convenzionato di esigere il pagamento dei corrispettivi in costanza del periodo di sospensione cautelare e, dunque, il decorso della prescrizione ex art. 2935 c.c. sin dal momento della loro maturazione.
Massima: In tema di rapporti coordinati e continuativi, istituiti tra i medici e le competenti strutture del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48 della l. n. 833 del 1978, sebbene l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti, di contenuto privatistico, con i medici specialistici ambulatoriali, titolari di convenzioni con le U.S.L., […]
Leggi di più...- potere dell'amministrazione sanitaria di sospensione cautelare del professionista·
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