Articolo 34 - Accordo collettivo nazionale ex
Articolo 33Articolo 35
Versione
22 novembre 1990
Art. 34
Indennita' di disponibilita'





1. Agli specialisti che svolgono esclusivamente attivita' ambulatoriale ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta una indennita' di disponibilita', per ogni ora risultante dalla lettera di incarico, nella misura di L. 3.500 a decorrere dal 1 luglio 1988, L. 4.000 dal 1 gennaio 1989 e L. 5.000 dal 1 gennaio 1991.
2. L'indennita' in parola subisce tutti i riflessi degli altri istituti di carattere normativo ed economico previsti dal presente accordo, ad eccezione delle quote di carovita di cui all'art. 33.
Entrata in vigore il 22 novembre 1990
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