Articolo 17 - Accordo collettivo nazionale ex
Articolo 16Articolo 18
Versione
22 novembre 1990
Art. 17
Doveri e compiti dello specialista


1. Lo specialista che presta la propria attivita' per la U.S.L. deve:
a) attenersi alle disposizioni che la U.S.L. emana per il buon funzionamento dei presidi ed il perseguimento dei fini istituzionali;
b) attenersi alle disposizioni contenute nel presente Accordo;
c) redigere e trasmettere all'Assessore regionale alla Sanita' o al suo delegato, quale presidente del Comitato di cui all'art. 13 entro il 15 febbraio di ciascun anno il foglio notizie di cui all'allegato B;
d) osservare l'orario di attivita' indicato nella lettera di incarico.
2. Le UU.SS.LL. provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario con gli stessi sistemi di rilevazione della presenza in servizio adottati per i medici dipendenti.
3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate delle trattenute mensili sulle competenze dello specialista inadempiente, previa rilevazione contabile, sulla documentazione in possesso della U.S.L. delle ore di lavoro non effettuate.
4. Poiche' l'inosservanza dell'orario e' fonte di disservizio, ripetute e non occasionali infrazioni in materia devono essere contestate per iscritto allo specialista da parte della U.S.L.; in caso di recidiva o persistenza la U.S.L. deferisce lo specialista alla Commissione di cui all'art. 16 per i provvedimenti disciplinari.
5. Il mancato invio del foglio notizie o infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento dello specialista alla Commissione di cui all'art. 16 per i provvedimenti di competenza, anche per iniziativa del Comitato zonale.
6. Gli specialisti gia' in servizio, nel prendere visione presso il luogo di lavoro del presente Accordo, rilasciano esplicita dichiarazione di accettazione dell'Accordo stesso.
7. Il rifiuto di lasciare la suddetta dichiarazione comporta l'automatica decadenza dall'incarico.
8. Lo specialista che presta la propria attivita' per la U.S.L. deve inoltre assolvere ai seguenti compiti:
a) assicurare il consulto con il medico di base, previa autorizzazione della U.S.L.;
b) assicurare il consulto specialistico interdisciplinare;
c) rispondere ai quesiti clinici compilando il referto specialistico da inviare al richiedente in busta chiusa;
d) utilizzare i referti degli accertamenti diagnostici effettuati in altri presidi sanitari, compatibilmente con le condizioni cliniche in atto del soggetto, evitando la duplicazione inutile e non necessaria delle prestazioni sanitarie;
e) compilare le proposte motivate di ricovero corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente;
f) adeguarsi alle disposizioni della U.S.L. in tema di interventi sanitari di preospedalizzazione e di dimissione protetta;
g) prescrivere direttamente accertamenti strumentali e non, di carattere specialistico evidenziando il dubbio o quesito diagnostico, nonche' fornire ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi;
h) usare le attrezzature diagnostiche e terapeutiche fornite dalla U.S.L. comunicando al responsabile del Servizio eventuali avarie;
i) partecipare alle attivita' di rilevamento epidemiologico con fini preventivi per la preparazione, lo studio e la programmazione delle indagini statistico-sanitarie;
l) informare il medico di base del risultato diagnostico raggiunto, suggerendo eventualmente la terapia;
m) assumere in cura il paziente su proposta del medico curante ovvero direttamente nei casi in cui lo ritenga necessario, dandone motivata comunicazione al curante;
n) redigere, a richiesta degli interessati, certificati prognostici in dipendenza di malattia di propria competenza specialistica diagnosticata nel presidio, ovvero i certificati attestanti la frequenza del presidio specialistico ai fini sanitari;
o) collaborare alle attivita' di farmacovigilanza pubblica;
p) partecipare alle attivita' connesse alla realizzazione di progetti-obiettivo e delle azioni programmate;
q) partecipare alla correlazione con i settori della sanita' pubblica specie per quanto concerne gli obiettivi di preospedalizzazione e di dimissione protetta.
9. Nell'attivita' di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione il medico specialista e' tenuto alla compilazione dei referti sull'apposito modulario e con apposizione di firma e timbro che rechi anche la qualifica specialistica.
10. Le proposte di indagini specialistiche e le prescrizioni di specialita' farmaceutiche e di galenici da parte dello specialista ambulatoriale avvengono in conformita' a quanto previsto in merito dall'Accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale.
Entrata in vigore il 22 novembre 1990
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