Articolo 38 - Accordo collettivo nazionale ex
Articolo 37Articolo 39
Versione
22 novembre 1990
Art. 38
Premio di collaborazione


1. Agli specialisti incaricati a tempo indeterminato e' corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso tabellare (compenso orario piu' incrementi periodici di anzianita' di cui all'art. 32 e delle quote di carovita complessivamente percepiti nel corso dell'anno e dell'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 34).
2. Detto premio sara' liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.
3. Allo specialista che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il premio verra' calcolato e liquidato all'atto della cessazione del servizio.
4. Il periodo di servizio svolto a tempo determinato, seguito da conferma dell'incarico stesso a tempo indeterminato, e' computato ai fini della determinazione del premio di cui al primo comma del presente articolo.
5. Allo specialista al quale alla data del 31 dicembre l'incarico svolto a tempo determinato non sia stato ancora confermato in incarico a tempo indeterminato compete, entro 90 giorni dalla data di conferma, un premio di collaborazione rapportato ai compensi percepiti per l'attivita' prestata prima del 31 dicembre.
6. Il premio in parola non compete allo specialista nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di sospensione o di risoluzione del rapporto professionale per motivi disciplinari.
Entrata in vigore il 22 novembre 1990
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