Organizzazione del lavoro
1. Al fine di adeguare l'offerta dei servizi ai bisogni reali dei cittadini e di garantir loro, sotto l'aspetto organizzativo ed erogativo un servizio continuativo ed efficiente, le prestazioni dello specialista ambulatoriale vengono eseguite tra le ore 7 e le ore 20 di tutti i giorni feriali. Per determinati servizi, l'attivita' specialistica puo' essere svolta anche in ore notturne e/o festive.
2. E' consentito l'accesso negli ambulatori pubblici da parte dell'assistito, senza richiesta del medico curante, alle seguenti specialita': ostetricia e ginecologia, odontoiatria, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno scelto l'assistenza pediatrica di base), oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche), psichiatria e neuropsichiatria infantile, salvi i casi di urgenza per i quali l'accesso diretto e' consentito anche alle altre branche specialistiche.
3. Allo scopo di accrescere la qualita' e la produttivita' dei servizi all'interno delle strutture poliambulatoriali pubbliche extra-degenza l'organizzazione del lavoro deve prevedere piu' turni giornalieri e la piena utilizzazione dei presidi in parola.
4. L'organizzazione del lavoro all'interno di ogni presidio deve altresi' assicurare la presenza degli specialisti nei singoli servizi di branca per un numero di 12 ore settimanali o comunque per un numero di ore parametrato al numero di cittadini facenti capo al bacino di utenza, valorizzando il lavoro intedisciplinare di gruppo e la responsabilita' di ogni medico nell'assolvimento dei propri compiti, anche attraverso la partecipazione obbligatoria alle iniziative a tal fine promosse dalla U.S.L. Nel caso che la partecipazione a tali iniziative comporti impegni al di fuori dell'orario indicato nella lettera di incarico, al medico spetta un compenso aggiuntivo rapportato al maggior impegno orario.
5. Ai fini organizzativi l'accesso ai servizi specialistici avviene con il sistema a prenotazione secondo lo standard indicativo di quattro assistiti/ora.
6. La prenotazione relativa alle visite successive e' effettuata secondo modalita' di programmazione predisposte dallo specialista ai fini di assicurare la continuita' diagnostico terapeutica.
7. Il numero di prestazioni sia ordinarie che di particolare impegno professionale di cui all'art. 19 erogabili per ciascuna ora di attivita' sara' determinato sulla base della tipologia e della complessita' della prestazione; comunque al fine di fornire una prestazione qualificata il numero di prestazioni/ora non puo' di norma essere superiore a quattro.
8. Qualora le prenotazioni siano state tutte soddisfatte prima del termine dell'orario stabilito dalla lettera di incarico, lo specialista resta a disposizione fino alla scadenza di detto orario per eventuali ulteriori prestazioni autorizzate dal medico responsabile del poliambulatorio.
9. Nel caso che l'orario disponibile secondo la lettera di incarico si sia esaurito senza che tutte le prenotazioni siano state soddisfatte lo specialista eseguira', ove sia possibile, le residue prestazioni, a mente di quanto previsto dal presente articolo, comma 11, 12 e 13.
10. La media delle prestazioni erogate dallo specialista e' soggetta a periodiche verifiche da parte della U.S.L. sulla scorta dei dati relativi alla casistica clinica (e non numerica) ed in relazione alla dotazione tecnico-strumentale e di personale esistente nel presidio.
11. Qualora sia necessario superare occasionalmente l'orario di servizio, l'U.S.L. provvede ad indicare le modalita' organizzative e ad autorizzarne il prolungamento previo assenso dello specialista interessato.
12. La richiesta di prolungamento di orario puo' essere avanzata anche da parte dello specialista.
13. Al sanitario autorizzato a prolungare l'orario viene corrisposto il compenso orario di cui all'art. 32 maggiorato degli incrementi periodici di anzianita'.
14. L'organizzazione funzionale e gestionale della struttura pubblica specialistica extra-degenza e l'interconnessione fra i singoli servizi specialistici sono demandati alla responsabilita' di un medico a rapporto di dipendenza che non abbia funzioni di diagnosi e cura o di un medico a rapporto convenzionale a mente della norma finale n. 12 o del decreto del Presidente della Repubblica n. 504/87 .
15. Per ciascun servizio specialistico al quale sia addetta una pluralita' di sanitari convenzionati ai sensi del presente Accordo, non inferiore a quattro unita' per le branche di radiologia e analisi e non inferiore a tre unita' per la fisiochinesiterapia, l'U.S.L. prevede la presenza di un coordinatore individuato, con l'assenso dell'interessato, tra gli specialisti titolari di incarico in ciascuna branca in servizio presso il presidio.
16. Lo specialista in interesse non si pone in posizione di preminenza gerarchica rispetto agli altri specialisti di branca, ma di coordinamento operativo con attribuzione di indirizzi e di verifica del programma di lavoro.
17. Allo specialista cui viene attribuito l'adempimento in parola spetta la indennita' di cui all'art. 43.
18. Le prestazioni dello specialista ambulatoriale riguardano:
a) tutti gli atti e gli interventi di natura specialistica di
prevenzione, diagnosi e cura e riabilitazione, che non siano strettamente correlati al ricovero, tecnicamente eseguibili, salvo controindicazioni cliniche, in sede ambulatoriale, domiciliare, di day-hospital, di assistenza programmata a soggetti nel domicilio personale, di assistenza nelle residenze protette, di assistenza domiciliare integrata;
b) gli atti e gli interventi specialistici di particolare impegno professionale, di cui all'allegato C sia intra che extra-moenia.
19. Le attivita' dello specialista ambulatoriale riguardano:
a) l'attivita' di medicina specialistica in supporto alle azioni di prevenzione individuale e collettiva, da effettuarsi su richiesta delle UU.SS.LL., nell'ambito di: indagini mirate per lavoratori esposti a rischio; depistages di popolazioni per la prevenzione e il contenimento dell'evolversi in forma irreversibile di determinate malattie; problemi relativi alle leggi nn. 194/78 e 180/78 ; tutela dell'infanzia e dell'eta' evolutiva; medicina scolastica; tutela dell'anziano, educazione sanitaria e termalismo;
b) le attivita' di riabilitazione anche mediante l'applicazione di protesi e di ortesi. L'esecuzione delle protesi dentarie e ortodontiche e' regolamentata dalle norme di cui all'allegato D;
c) le attivita' di supporto specialistico interdisciplinare per tutte le branche specialistiche previste dall'allegato A;
d) le attivita' di supporto agli atti di natura medico-legale;
e) le attivita' di consulenza richieste dalle UU.SS.LL. per i propri fini istituzionali.
20. Le modalita' tecniche e professionali di erogazione dell'assistenza specialistica di cui al presente Accordo sono demandate alla scienza e coscienza dello specialista, nel rispetto delle norme deontologiche che regolano la professione e nel quadro dei programmi e degli obiettivi della U.S.L.
21. Qualora l'incarico specialistico si svolga presso ospedali pubblici del S.S.N., fermo restando che il sanitario non e' soggetto ad alcun vincolo gerarchico, l'attivita' svolta dallo specialista ambulatoriale non puo' in alcun modo essere conteggiata ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'incentivazione di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/87 .
22. Nel caso di specialisti che espletano la loro attivita' all'interno di unita' operative complesse in cui opera anche personale dipendente, ai fini di quanto previsto dal comma 21 l'attivita' dello specialista va determinata dividendo il complesso delle prestazioni eseguite dall'unita' operativa per il numero dei professionisti in essa operanti e tenendo conto del numero delle ore di attivita' da ciascuno di essi svolta.