Art. 10
Provvedimenti per la copertura dei turni vacanti
1. I provvedimenti adottati dalle UU.SS.LL. per l'attivazione di nuovi turni, per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura di turni vacanti, vengono comunicati entro trenta giorni all'Assessore regionale alla Sanita' o al suo delegato quale presidente del Comitato di cui all'art. 13, il quale provvede alla loro pubblicazione in apposito albo nel periodo dal 15 al 30 di ogni trimestre, con cadenza a marzo, giugno, settembre e dicembre.
2. La comunicazione dei turni disponibili puo' contenere eventuali specificazioni circa il possesso di particolari capacita' professionali che si richiedono allo specialista, al quale deve essere attribuito l'incarico o l'aumento di orario. In tali casi la scelta dello specialista, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 11, avviene sulla base della preventiva verifica del possesso delle specifiche capacita' richieste da parte di apposita commissione di esperti del settore composta di due specialisti delegati dalla U.S.L. e due specialisti designati da membri di parte medica del Comitato consultivo zonale di cui all'art. 13.
3. I sindacati firmatari del presente accordo provvedono a tenere in visione per gli interessati presso le proprie sedi i turni disponibili.
4. Gli specialisti aspiranti all'incarico, entro il 15 giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilita' all'Assessore regionale alla sanita' o al suo delegato, nella qualita' di presidente del Comitato di cui all'art. 13, il quale su proposta del Comitato stesso individua, entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine predetto sulla base delle disponibilita' pervenute, l'avente diritto secondo l'ordine di priorita' di cui all'art. 11.
Provvedimenti per la copertura dei turni vacanti
1. I provvedimenti adottati dalle UU.SS.LL. per l'attivazione di nuovi turni, per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura di turni vacanti, vengono comunicati entro trenta giorni all'Assessore regionale alla Sanita' o al suo delegato quale presidente del Comitato di cui all'art. 13, il quale provvede alla loro pubblicazione in apposito albo nel periodo dal 15 al 30 di ogni trimestre, con cadenza a marzo, giugno, settembre e dicembre.
2. La comunicazione dei turni disponibili puo' contenere eventuali specificazioni circa il possesso di particolari capacita' professionali che si richiedono allo specialista, al quale deve essere attribuito l'incarico o l'aumento di orario. In tali casi la scelta dello specialista, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 11, avviene sulla base della preventiva verifica del possesso delle specifiche capacita' richieste da parte di apposita commissione di esperti del settore composta di due specialisti delegati dalla U.S.L. e due specialisti designati da membri di parte medica del Comitato consultivo zonale di cui all'art. 13.
3. I sindacati firmatari del presente accordo provvedono a tenere in visione per gli interessati presso le proprie sedi i turni disponibili.
4. Gli specialisti aspiranti all'incarico, entro il 15 giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilita' all'Assessore regionale alla sanita' o al suo delegato, nella qualita' di presidente del Comitato di cui all'art. 13, il quale su proposta del Comitato stesso individua, entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine predetto sulla base delle disponibilita' pervenute, l'avente diritto secondo l'ordine di priorita' di cui all'art. 11.