Art. 31
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
1. L'U.S.L., d'intesa con i sindacati firmatari provvede ad assicurare gli specialisti comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilita' professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attivita' professionale ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio sempreche' il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonche' in occasione dello svolgimento di attivita' extra-moenia ai sensi dell'art. 20.
2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:
a) per la responsabilita' verso terzi:
L. 1.500.000.000 per sinistro;
L. 1.000.000.000 per persona;
L. 500.000.000 per danni a cose o ad animali;
b) per gli infortuni:
L. 1.000.000.000 per morte o invalidita' permanente;
L. 150.000 giornaliere per un massimo di 300 giorni per invalidita' temporanea e con decorrenza dal 1 giorno del mese successivo all'inizio dell'invalidita'. L'indennita' giornaliera e' ridotta al 50% per i primi tre mesi.
3. Le relative polizze sono portate a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo.
4. I medici che ai sensi e nei modi di cui all'art. 35 vengono individuati quali esposti alle radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della U.S.L.
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
1. L'U.S.L., d'intesa con i sindacati firmatari provvede ad assicurare gli specialisti comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilita' professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attivita' professionale ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio sempreche' il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonche' in occasione dello svolgimento di attivita' extra-moenia ai sensi dell'art. 20.
2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:
a) per la responsabilita' verso terzi:
L. 1.500.000.000 per sinistro;
L. 1.000.000.000 per persona;
L. 500.000.000 per danni a cose o ad animali;
b) per gli infortuni:
L. 1.000.000.000 per morte o invalidita' permanente;
L. 150.000 giornaliere per un massimo di 300 giorni per invalidita' temporanea e con decorrenza dal 1 giorno del mese successivo all'inizio dell'invalidita'. L'indennita' giornaliera e' ridotta al 50% per i primi tre mesi.
3. Le relative polizze sono portate a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo.
4. I medici che ai sensi e nei modi di cui all'art. 35 vengono individuati quali esposti alle radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della U.S.L.