Articolo 9 - Accordo collettivo nazionale ex
Articolo 8Articolo 10
Versione
22 novembre 1990
Art. 9
Conferimento di primo incarico


1. L'Assessore regionale alla sanita' o il suo delegato, nella qualita' di presidente del Comitato di cui all'art. 13, qualora il turno disponibile non sia stato assegnato a medico gia' incaricato secondo la procedura prevista dall'art. 11, interpella i medici secondo l'ordine della graduatoria ai fini del conferimento dell'incarico e, ricevuta la dichiarazione di disponibilita' da parte dell'avente titolo, comunica il suo nominativo alla U.S.L. di destinazione che provvede entro 30 giorni al conferimento dell'incarico a tempo determinato per la durata di mesi 3.
2. Lo specialista al quale l'incarico sia conferito secondo graduatoria e che sia residente in localita' non compresa nell'ambito zonale cui la graduatoria e' riferita, e' tenuto a trasferire la residenza nel Comune in cui e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto e pertanto al medesimo, in relazione a tale incarico, non compete il rimborso delle spese di accesso di cui al successivo art. 37.
3. Ai medici gia' in servizio e a quelli di nuova nomina non possono essere conferiti incarichi in branche diverse.
4. Allo specialista durante il periodo di prova compete lo stesso trattamento previsto per lo specialista confermato nell'incarico.
5. Il conferimento dell'incarico e' effettuato dalla U.S.L. mediante lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare, dei quali uno deve essere restituito dallo specialista interessato con la dichiarazione di accettazione delle presenti norme nonche' dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali.
6. La mancata restituzione, entro 20 giorni dalla data di ricezione risultante dall'avviso di ricevimento, della copia della lettera di incarico sottoscritta per accettazione, equivale a rinuncia all'incarico stesso.
7. Allo scadere del terzo mese, ove da parte della U.S.L. a mezzo raccomandata A.R., non venga notificata allo specialista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato.
8. Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di ricezione della comunicazione, l'interessato puo' proporre istanza di riesame al titolare del potere di rappresentanza della U.S.L. che, su parere del Comitato di cui all'art. 13, decide in via definitiva entro i 30 giorni successivi al ricevimento dell'istanza.
9. Ove sussista carenza di specialisti inclusi nelle graduatorie, l'incarico e' conferito in base alle graduatorie degli altri ambiti zonali confinanti e successivamente anche non confinanti, a condizione che lo specialista incaricato trasferisca la residenza anagrafica nel Comune sede del presidio della U.S.L.
10. Le modifiche dell'orario indicato nella lettera di incarico, a parita' di numero di ore, sono possibili solo trascorsi sei mesi dal conferimento.
Entrata in vigore il 22 novembre 1990
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