Articolo 8 - Accordo collettivo nazionale ex
Articolo 7Articolo 9
Versione
22 novembre 1990
Art. 8
Graduatorie - Domande - Requisiti


1. Lo specialista qualora aspiri a svolgere la propria attivita' professionale nell'ambito delle strutture del Servizio Sanitario, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda redatta sul modello conforme all'allegato B all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della/e provincia/e nelle cui UU.SS.LL. lo specialista stesso aspiri ad ottenere l'incarico.
2. Qualora la U.S.L. comprenda Comuni di piu' Province la domanda deve essere inoltrata all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia in cui insiste la sede legale dell'U.S.L.
3. La domanda deve essere corredata del foglio notizie (Allegato B) compilato in ogni sua parte dall'aspirante all'incarico specialistico, nonche' della documentazione atta a provare il possesso dei titoli professionali elencati nel foglio stesso.
4. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo.
5. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di incarico specialistico, pena la nullita' della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti:
a) non avere superato il 40 anno di eta'. Tale limite di eta' non opera per coloro che siano gia' titolari di incarico ai sensi del presente accordo;
b) essere iscritto all'Albo professionale; al certificato di iscrizione all'albo deve essere allegata una dichiarazione dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza concernente gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del medico, disposti dalle Commissioni di disciplina previste dall'attuale o dai precedenti accordi. La dichiarazione deve essere allegata ancorche' negativa;
c) possedere il titolo per l'inclusione nelle graduatorie delle branche specialistiche previste nell'allegato A; il titolo e' rappresentato dal diploma di specializzazione o dall'attestato di conseguita libera docenza in una delle branche principali della specialita', come indicato nell'allegato A, il cui possesso e' attestato dall'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri; per la branca di odontostomatologia e' titolo valido per l'inclusione in graduatoria anche l'iscrizione all'Albo professionale degli odontoiatri di cui alla legge n. 409/85 .
6. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve essere corredata della documentazione probatoria dei titoli professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell'allegato A.
7. Per quanto attiene ai titoli accademici fa fede la dichiarazione relativa dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza, in calce al foglio notizie.
8. L'Assessore regionale alla sanita' o il suo delegato, nella qualita' di presidente del Comitato di cui all'art. 13, ricevute dall'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri le domande di cui all'art.
8 con le relative documentazioni entro il 15 febbraio di ciascun anno, provvede su conforme parere del comitato stesso entro il 15 giugno alla formazione per ciascuna branca specialistica e con validita' annuale di una graduatoria per titoli, da valutare secondo i criteri di cui all'allegato A, parte seconda.
9. L'Assessore regionale alla sanita' o il suo delegato, nella qualita' di presidente del Comitato di cui all'art. 13, provvede alla pubblicazione delle graduatorie mediante affissione in apposito albo presso l'Ordine dei Medici e presso l'U.S.L. ove ha sede il Comitato zonale per la durata di 15 giorni.
10. Entro 15 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare mediante raccomandata A.R. istanza motivata di riesame all'Assessore regionale alla sanita' o al suo delegato, nella qualita' di presidente del Comitato di cui all'art. 13, il quale procede al riesame delle graduatorie, su conforme parere del Comitato medesimo e le approva provvedendo alla loro pubblicazione entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine predetto.
11. Le graduatorie definitive, approvate dall'Assessore alla Sanita', sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 15 dicembre di ciascun anno.
12. La pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle UU.SS.LL.
13. L'Assessore regionale alla Sanita' cura l'immediato invio del Bollettino Ufficiale agli Ordini provinciali dei Medici e degli Odontoiatri e alle UU.SS.LL. sedi dei Comitati di cui all'art. 13.
14. Le graduatorie hanno effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.
Entrata in vigore il 22 novembre 1990
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