Commissione regionale di disciplina
1. E' istituita, con provvedimento dell'Amministrazione regionale su proposta dell'Assessore alla sanita', una commissione regionale di disciplina composta da:
a) tre membri medici e un esperto in rappresentanza delle UU.SS.LL. designati dall'ANCI e dall'UNCEM regionali. In mancanza di designazione da parte di ANCI e UNCEM entro 90 giorni provvede l'Assessore regionale alla sanita', sentite le UU.SS.LL. interessate;
b) un membro medico in rappresentanza della U.S.L. che ha proceduto al deferimento;
c) un esperto nominato dall'Ordine capoluogo regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri su designazione dei Sindacati firmatari del presente Accordo;
d) quattro rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo. Tali rappresentanti sono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito regionale con il sistema previsto per l'elezione dei Consigli direttivi degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni.
2. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri del capoluogo regionale, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari che ne assumono anche l'onere economico.
3. La presidenza e' assunta da uno dei membri medici di designazione sindacale.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'Amministrazione regionale.
5. La Commissione ha sede presso l'Assessorato regionale alla sanita' che ne assume gli oneri di funzionamento.
6. La Commissione disciplinare e' competente ad esaminare i casi dei medici deferiti per infrazione degli obblighi o dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'Accordo, iniziando la procedura entro 30 giorni dal deferimento e ad adottare le conseguenti decisioni.
7. Al medico deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed e' garantita la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona ove lo richieda.
8. La Commissione e' validamente riunita se e' presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.
9. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
10. Gli esperti partecipano alle sedute della Commissione senza diritto di voto.
11. La Commissione propone alla U.S.L. con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono:
a) Richiamo:
per trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente Accordo. Il richiamo comporta la sospensione per un turno dalla possibilita' di avvalersi della prelazione di cui all'art. 11.
b) Diffida:
per violazione dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'Accordo. La diffida comporta la sospensione per quattro turni dalla possibilita' di avvalersi della prelazione di cui all'art.
11.
c) Sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni:
per recidiva per inadempienza gia' oggetto di richiamo o di diffida;
per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;
per mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica;
per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilita', ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo.
Il provvedimento comporta la sospensione della possibilita' di avvalersi della prelazione di cui all'art. 11 per tutta la durata della sospensione e comunque per un periodo non inferiore a quattro turni.
d) Revoca:
per recidiva specifica di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto;
per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configurantisi come reati, per le quali la U.S.L. abbia accertato gravissime responsabilita'.
12. La deliberazione e' comunicata, a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla U.S.L. che ha proceduto al deferimento, per l'adozione del provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'Ordine dei Medici e degli odontoiatri di competenza e all'Assessore regionale alla sanita' o suo delegato, quale presidente del Comitato ex art. 13, che ne dara' notizia alle altre UU.SS.LL. cointeressate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.