Articolo 4 - Accordo collettivo nazionale ex
Articolo 3Articolo 5
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22 novembre 1990
Art. 4
Mobilita'


1. Al fine del migliore funzionamento del servizio puo' essere disposta, d'intesa tra le UU.SS.LL. competenti e in accordo con gli interessati su proposta del comitato di cui all'art. 13, la concentrazione dell'orario di attivita' degli specialisti presso una sola U.S.L., un solo posto di lavoro, prima di avviare le procedure per il conferimento degli incarichi disponibili stabilite dall'art.
11.
2. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale la U.S.L. puo' adottare provvedimenti di mobilita' nell'ambito dello stesso Comune, sentito lo specialista interessato, nel rispetto dell'orario complessivo svolto e senza variazione delle modalita' di accesso o frazionamento di turni.
3. Se il provvedimento comporta mobilita' da un Comune all'altro della U.S.L., variazione nelle modalita' di accesso o frazionamento di turni, esso deve essere adottato previo parere del Comitato di cui all'art. 13, ove manchi l'assenso dell'interessato, al fine di evidenziare anche la esistenza di eventuali impedimenti obiettivi, derivanti da attivita' svolte all'interno del S.S.N.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 e' ammessa opposizione al titolare del potere di rappresentanza della U.S.L. entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. L'opposizione ha effetto sospensivo e su di essa la U.S.L. deve pronunciarsi entro trenta giorni.
6. Qualora la U.S.L. non sia in grado di corrispondere alle esigenze anzidette attraverso i provvedimenti di mobilita' interna previsti dai precedenti commi, puo' deliberare, sentito il Comitato Zonale di cui all'art. 13, di porre lo specialista in mobilita' zonale, di norma per un numero di ore corrispondente all'intero incarico di cui lo stesso e' titolare.
7. Contro il provvedimento l'interessato puo' interporre opposizione al titolare del potere di rappresentanza della U.S.L. entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione di cui al comma 6.
8. II rigetto dell'opposizione, da comunicare anche al comitato di cui all'art. 13, pone lo specialista in mobilita' zonale, senza peraltro comportare alcuna immediata modificazione del rapporto in essere con la U.S.L. di appartenenza.
9. Non e' consentito l'avvio di procedure di mobilita' zonale prima che siano trascorsi almeno 18 mesi dall'attribuzione dell'incarico.
10. Lo specialista posto in mobilita' ha titolo preferenziale per il conferimento, nell'ambito zonale, di incarichi comunque disponibili, anche se in altra branca specialistica, a condizione che sia in possesso del titolo richiesto per l'accesso alla relativa graduatoria.
11. La mancata accettazione della nuova sede di servizio, individuata con le procedure di cui ai commi precedenti, comporta la decadenza dall'incarico.
12. Nel caso di non agibilita' temporanea della struttura, l'U.S.L. assicura l'impiego temporaneo dello specialista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.
Entrata in vigore il 22 novembre 1990
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