Articolo 52 del Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261
Articolo 51Articolo 53
Versione
12 agosto 1961
Art. 52.


Spetta all'assemblea di deliberare:
1) sullo statuto del Consorzio, nonche' sull'eventuale regolamento interno:
2) sul bilancio preventivo e relative variazioni, nonche' sul conto consuntivo;
3) sui contratti di acquisto e di alienazione;
4) sulla accettazione o rifiuto di lasciti e donazioni;
5) su ogni altra materia che Importi trasformazione o diminuzione di patrimonio;
6) sulla autorizzazione a stare in giudizio;
7) sul programma annuale di attivita' da svolgere;
8) su ogni altro argomento che il Consiglio di presidenza ritenga di sottoporre al suo esame.
Entrata in vigore il 12 agosto 1961