Articolo 1 della Legge 10 gennaio 1915, n. 107
Articolo 2
Versione
28 febbraio 1915
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Versione
20 giugno 1919
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Versione
16 dicembre 2009
Art. 1. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 ,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2009
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