ARTICOLO 7 - RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI E DELLE LICENZE
I certificati di aeronavigabilita', i certificati di idoneita' e le licenze rilasciati o convalidati secondo le leggi e i regolamenti di una Parte Contraente, ivi compresi, nel caso della Repubblica Italiana, le leggi e i regolamenti dell'Unione Europea, che siano in corso di validita', sono riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente per le finalita' di operare I servizi concordati, sempre che i requisiti per il rilascio o la convalida di tali certificate o brevetti siano pari o al di sopra degli standard minimi stabiliti ai sensi della Convenzione di Chicago. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto, tuttavia, di rifiutare di riconoscere come validi, per le finalita' di sorvolo del proprio territorio, certificati di aeronavigablita', certificati di idoneita' e licenze concessi o convalidati a propri cittadini dall'altra Parte Contraente.
I certificati di aeronavigabilita', i certificati di idoneita' e le licenze rilasciati o convalidati secondo le leggi e i regolamenti di una Parte Contraente, ivi compresi, nel caso della Repubblica Italiana, le leggi e i regolamenti dell'Unione Europea, che siano in corso di validita', sono riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente per le finalita' di operare I servizi concordati, sempre che i requisiti per il rilascio o la convalida di tali certificate o brevetti siano pari o al di sopra degli standard minimi stabiliti ai sensi della Convenzione di Chicago. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto, tuttavia, di rifiutare di riconoscere come validi, per le finalita' di sorvolo del proprio territorio, certificati di aeronavigablita', certificati di idoneita' e licenze concessi o convalidati a propri cittadini dall'altra Parte Contraente.