Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 febbraio 2022 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 febbraio 2022 |
Commentari • 21
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso notificato il 3 agosto 2022 e depositato il successivo 4 agosto (reg. ric. n. 53 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 2, commi 1 e 2, e 5, comma 1, della legge della Regione Molise 10 giugno 2022, n. 10 (Istituzione dell'Albo unico degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali), in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei princìpi fondamentali in materia di professioni, ai sensi …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/07/2023, n. 20627Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7443/2022 R.G. proposto da: LL MO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente- Civile Sent. Sez. U Num. 20627 Anno 2023 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 17/07/2023 2 di 19 avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABBRUZZO n. 361/2021, depositata l'11/05/2021. Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma …Leggi di più...
- diritto di tutela giurisdizionale·
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Versioni del testo
- Articolo 1ACCORDO SUI SERIVIZI AEREI
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA
__________
PREAMBOLO
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda nel presente Accordo di seguito indicati come le "Parti Contraenti",
in quanto firmatari della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;
desiderando contribuire al progresso dell'aviazione civile internazionale;
desiderando concludere un Accordo allo scopo di stabilire ed operare servizi aerei tra i propri rispettivi territori ed oltre;
hanno concordato quanto segue:
INDICE
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Applicabilita' della Convenzione di Chicago
Art. 3 Concessione di diritti
Art. 4 Designazione ed autorizzazioni di esercizio
Art. 5 Ritiro, revoca o sospensione delle autorizzazioni di esercizio
Art. 6 Applicabilita' delle leggi e dei regolamenti
Art. 7 Riconoscimento di certificati e delle licenze
Art. 8 Sicurezza aerea
Art. 9 Protezione dell'aviazione
Art. 10 Oneri d'uso
Art. 11 Esenzione da dazi doganali ed altre imposte
Art. 12 Disciplina della concorrenza
Art. 13 Tariffe
Art. 14 Conversione e trasferimento delle entrate
Art. 15 Principi che regolano la capacita' e l'esercizio dei diritti
Art. 16 Rappresentanza delle compagnie aeree
Art. 17 Assistenza a terra
Art. 18 Sistema di prenotazione computerizzato
Art. 19 Accordi di cooperazione
Art. 20 Statistiche
Art. 21 Consultazioni ed emendamenti
Art. 22 Composizione delle controversie
Art. 23 Conformita' a convenzioni multilaterali
Art. 24 Recesso
Art. 25 Registrazione
Art. 26 Entrata in vigore
Annesso 1 Tabella delle Rotte
Annesso 2 Accordi di cooperazione
__________
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI
1. Per le finalita' del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
(a) "Autorita' Aeronautiche" indica, nel caso del Governo della Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; nel caso del Governo della Repubblica del Ruanda, il Ministero incaricato dei Trasporti, o, in entrambi i casi, altro soggetto o ente autorizzato ad espletare le funzioni attualmente esercitabili dalle summenzionate autorita' o funzioni simili;
(b) "servizi concordati" indicano i servizi aerei di linea sulle rotte specificate nell'Annesso 1 del presente Accordo per il trasporto di passeggeri, merci e posta, separatamente o in combinazione
(c) " Accordo" indica il presente Accordo, gli Annessi e tutti gli emendamenti ad essi o al presente Accordo;
(d) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "vettore aereo" e "scalo non commerciale " recano il significato ad essi attribuiti dall'Articolo 96 della Convenzione di Chicago;
(e) "Certificato di Operatore Aereo" indica un documento rilasciato ad un vettore aereo dalle autorita' aeronautiche di una Parte Contraente attestante che il vettore aereo in questione per capacita' ed organizzazione professionale e' idoneo a garantire il corretto funzionamento dell'aeromobile per le attivita' di aviazione specificate nel certificato.
(f) con "dotazioni dell'aeromobile" si intendono i beni, diversi dalle provviste e dalle parti di ricambio di natura sostituibile, da utilizzarsi a bordo dell'aeromobile durante il volo, ivi comprese le attrezzature di emergenza e sopravvivenza.;
(g) "capacita'" e' la quantita' di servizi offerti ai sensi del presente Accordo, generalmente misurati in numero di voli (frequenze) o di posti o di tonnellate di merci offerte su un mercato (coppia di citta' o paese - paese) su una rotta per un periodo specifico, ovvero giornalmente, settimanalmente, stagionalmente o annualmente.
(h) "Convenzione" indica la Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma il 7 dicembre 1944 e include ogni Annesso adottato ai sensi dell'Articolo 90 di tale Convenzione ed ogni emendamento apportato agli Annessi o alla Convenzione ai sensi degli Articoli 90 e 94, nella misura in cui tale emendamento o annesso sia in qualsiasi momento vigente per entrambe le Parti Contraenti;
(i) "cambio di macchina" significa una sostituzione di un aeromobile in un punto sulle rotte specificate
(j) "code sharing" indica una operazione condotta da un vettore aereo designato utilizzando il codice alfanumerico e il numero di volo di un altro vettore aereo in aggiunta al proprio codice alfanunnerico e numero di volo.
(k) "vettore designato" significa un vettore designato ed autorizzato ai sensi dell'Articolo 4 del presente Accordo;
(l) "UE" sta per Unione Europea, "Stato Membro UE" indica gli Stati Membri dell'Unione Europea; con "Trattati UE" si intendono il "Trattato sull'Unione Europea" e il "Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea";
(m) con "Associazione Europea di Libero Scambio - (EFTA)" si indica l'Associazione dei seguenti paesi e/o loro cittadini idonei a possedere vettori aerei designati dalla Repubblica Italiana ai sensi degli accordi aerei internazionali, con riguardo specifico a: (a) la Repubblica di Islanda (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo), (b) il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo), (c) il Regno di Norvegia (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo), (d) la Confederazione Elvetica (ai sensi dell'Accordo sul Trasporto Aereo tra la Comunita' Economica e la Confederazione Elvetica);
(n) con "ricambi" si indicano articoli da utilizzare nella riparazione o per la sostituzione di parti di un aeromobile durante il volo, comprese le forniture di magazzino;
(o) "rotte specificate" sono le rotte specificate all'Annesso 1 del presente Accordo (Tabella delle Rotte)
(p) con "provviste di bordo" si indicano i beni di consumo pronti all'uso da utilizzare o vendere a bordo di un aeromobile durante il voto, comprese le forniture di magazzino;
(q) il termine "territorio" in relazione ad una Parte Contraente reca il significato ad esso attribuito dall'Articolo 2 della Convenzione di Chicago;
(r) con "tariffe" si intendono i prezzi da corrispondere per il trasporto di passeggeri, bagaglio e merci e le condizioni alle quali tali prezzi si applicano, ivi inclusi i costi e le condizioni di agenzia ed altri servizi ausiliari, escludendo tuttavia la remunerazione o le condizioni per il trasporto di posta;
(s) con "oneri d'uso" si intende un onere imposto ad un vettore aereo dalla autorita' competente o da questa consentito a fronte della messa a disposizione di immobili o strutture aeroportuali o di strutture per la navigazione aerea (ivi comprese le strutture per i sorvoli), o i servizi e le strutture correlati per l'aeromobile, gli equipaggi, i passeggeri e le merci.
2. Nel presente Accordo ogni riferimento a (1) cittadini della Repubblica Italiana e' inteso essere riferito a cittadini degli Sati Membri dell'Unione Europea o della Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA); (2) vettori della Repubblica Italiana e' inteso essere riferito a vettori designati dalla Repubblica Italiana.
- Articolo 2ARTICOLO 2 - APPLICABILITA' DELLA CONVENZIONE
Le disposizioni del presente Accordo sono soggette alle disposizioni della Convenzione di Chicago nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili al servizio aereo internazionale.
- Articolo 3ARTICOLO 3 - CONCESSIONE DI DIDIRITTI
Ciascuna Parte Contraente concede altra Parte Contraente i diritti di seguito specificati in relazione ai servizi aerei di linea di questa:
(a) il diritto di sorvolare il territorio dell'altra Parte Contraente senza atterrarvi;
(b) il diritto di effettuare scali non commerciali nel territorio dell'altra Parte Contraente Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente il diritto specificato nel presente Accordo allo scopo di operare servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nella Tabella delle Rotte annessa al presente Accordo (di seguito indicati come "i servizi concordati" e le "rotte specificate"). Nell'operare un servizio concordato su una rotta specificata, i vettori aerei designati da ciascuna Parte Contraente godono del diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati nella Tabella delle Rotte allo scopo di prendere a bordo o scaricare passeggeri, merci e posta aventi destinazione o origine in alti punti cosi' specificati. Nulla di quanto disposto ai paragrafi 2 e 3 del presente Articolo va inteso conferire ai vettori aerei designati di una Parte Contraente il diritto di prendere a bordo, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, merci e posta, contro remunerazione o locazione e aventi destinazione in un altro punto all'interno del territorio dell'altra Parte Contraente. Se a causa di conflitto armato, disordini o sviluppi politici o circostanze speciali e inconsuete un vettore aereo designato di una Parte Contraente non sia in grado di operare un servizio sulle sue normali rotte, l'altra Parte Contraente si adoperera' al meglio per rendere possibile la continuita' del servizio tramite una idonea riorganizzazione temporanea delle rotte.