Articolo 7 bis del Decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372
Articolo 7
Versione
10 novembre 1992
Art. 7-bis. (( 1. All'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
'6-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione e' stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77 , e successive modificazioni, o dalle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84 , azioni o quote di partecipazione nelle societa' o enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del presente testo unico.';
b) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
'7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorche' la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione' ))
Entrata in vigore il 10 novembre 1992
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente