Articolo 9 - Accordo della Legge 7 dicembre 2023, n. 197
Articolo 8Articolo 10
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21 dicembre 2023
Articolo 9


Gruppi di lavoro congiunti, Ufficiale di collegamento o rappresentante autorizzato

1. Al fine di attuare le disposizioni del presente Accordo le autorita' competenti possono istituire gruppi di lavoro congiunti per coordinare azioni comuni nella lotta contro la criminalita' e per soddisfare nuove ulteriori esigenze operative, per periodi di tempo limitato, con compiti di consulenza, assistenza e analisi, e con qualsiasi altro compito previsto dalla loro legislazione nazionale.
2. La cooperazione tra le autorita' competenti e' possibile mediante un ufficiale di collegamento o un rappresentante autorizzato con funzioni di informazione e consulenza. L'invio di ufficiali di collegamento o di rappresentanti autorizzati non costituisce un obbligo reciproco.
Entrata in vigore il 21 dicembre 2023