Articolo 9
Gruppi di lavoro congiunti, Ufficiale di collegamento o rappresentante autorizzato
1. Al fine di attuare le disposizioni del presente Accordo le autorita' competenti possono istituire gruppi di lavoro congiunti per coordinare azioni comuni nella lotta contro la criminalita' e per soddisfare nuove ulteriori esigenze operative, per periodi di tempo limitato, con compiti di consulenza, assistenza e analisi, e con qualsiasi altro compito previsto dalla loro legislazione nazionale.
2. La cooperazione tra le autorita' competenti e' possibile mediante un ufficiale di collegamento o un rappresentante autorizzato con funzioni di informazione e consulenza. L'invio di ufficiali di collegamento o di rappresentanti autorizzati non costituisce un obbligo reciproco.
Gruppi di lavoro congiunti, Ufficiale di collegamento o rappresentante autorizzato
1. Al fine di attuare le disposizioni del presente Accordo le autorita' competenti possono istituire gruppi di lavoro congiunti per coordinare azioni comuni nella lotta contro la criminalita' e per soddisfare nuove ulteriori esigenze operative, per periodi di tempo limitato, con compiti di consulenza, assistenza e analisi, e con qualsiasi altro compito previsto dalla loro legislazione nazionale.
2. La cooperazione tra le autorita' competenti e' possibile mediante un ufficiale di collegamento o un rappresentante autorizzato con funzioni di informazione e consulenza. L'invio di ufficiali di collegamento o di rappresentanti autorizzati non costituisce un obbligo reciproco.