Per i soggetti tassabili in base al bilancio di cui al terzo comma dell'art. 8 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 , fermo restando l'obbligo della dichiarazione e sempre che questa sia presentata ((con l'indicazione di un reddito non inferiore all'utile risultante dal bilancio aumentato delle imposte e tasse indetraibili,)) le imposte relative al detto periodo sono determinate secondo le disposizioni dei commi primo e quarto dell'art. 3, restando impregiudicata l'azione dell'ufficio delle imposte per l'accertamento di eventuali plusvalenze patrimoniali non comprese nella dichiarazione. ((Se i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la dichiarazione scade dopo il 30 ottobre 1973 sono due, la domanda di cui al primo comma puo' essere presentata fino alla scadenza del termine stabilito per la dichiarazione relativa al secondo ed ha in ogni caso effetto per entrambi i periodi di imposta)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 DICEMBRE 1973, N. 823))
Le disposizioni del secondo ((...)) comma valgono anche per i
contribuenti che abbiano optato per la tassazione in base al bilancio, ai sensi dell' art. 104 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 , prima dell'inizio dell'ultimo periodo d'imposta chiuso anteriormente ((al 31 ottobre 1973)) ((I contribuenti di cui al primo comma non tassabili in base al bilancio sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione entro il 31 marzo 1974 e le relative imposte sono commisurate allo imponibile definito per l'anno precedente, aumentato del 10 per cento nonche' dell'ammontare dei redditi appresso specificati conseguiti, realizzati o distribuiti nel corso dell'anno, relativamente ai quali resta impregiudicata l'azione dell'ufficio delle imposte per la eventuale rettifica, salva in ogni caso l'applicazione dei particolari criteri di tassazione previsti dal testo unico 29 gennaio 1958, n. 645:
a) plusvalenze derivanti dal realizzo di beni relativi all'impresa comprese quelle percepite in dipendenza della liquidazione o della cessione di aziende, ed il relativo valore di avviamento;
b) compensi percepiti per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19;
c) indennita' di anzianita', di previdenza e di preavviso, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile, e ogni altra somma percepita una volta tanto per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente, comprese le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza;
d) indennita' percepite per la cessazione di rapporti di agenzia nonche' quelle percepite per la cessazione di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali il diritto alle indennita' risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.
Nella domanda di definizione, da presentare su stampato conforme al modello da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, i contribuenti di cui al comma precedente devono indicare specificamente i redditi contemplati nello stesso comma o dichiarare di non averne conseguiti, realizzati o distribuiti. In caso di falsita' di tale dichiarazione il contribuente e' punito con l'arresto fino a sei mesi.
I contribuenti tassabili in base al bilancio e quelli che abbiano optato per la tassazione in base al bilancio nel termine di cui al terzo comma, potranno iscrivere nel bilancio del primo esercizio chiuso dopo l'ultimo definito ai sensi del presente decreto una riserva tassata fino alla concorrenza della differenza tra l'ammontare complessivo degli imponibili definiti ai sensi del presente decreto e l'ammontare complessivo degli imponibili dichiarati, a fronte delle variazioni consequenzialmente apportate nelle varie voci dell'attivo e del passivo, purche' indichino specificamente nella domanda di cui al primo comma le variazioni stesse))