Articolo 9 del Decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660
Articolo 8Articolo 10
Versione
8 novembre 1973
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Versione
29 dicembre 1973
Art. 9.

I competenti enti locali possono, con apposita delibera da adottare ((entro il 28 febbraio 1974,)) disporre che le pendenze, relative alle imposte comunali di famiglia, di patente, sul valore locativo e sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, ai contributi di miglioria e al contributo per la manutenzione delle opere di fognature siano definite secondo le disposizioni dei commi primo e terzo dell'art. 2 e del primo comma dell'art. 5, assumendo come imponibile dichiarato per i periodi d'imposta per i quali non sia stata presentata la dichiarazione, quello indicato dal contribuente in sede di ricorso e, in mancanza, l'ultimo imponibile iscritto a ruolo a titolo definitivo. La definizione deve essere disposta per tutte le pendenze relative al medesimo tributo su domanda del contribuente da presentarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera, e non puo' in alcun caso comportare la riduzione dell'imponibile ad ammontare inferiore a quello corrispondente a decisioni o sentenze non impugnate o non impugnabili in via principale dal contribuente ne' a quello iscritto o iscrivibile a ruolo a norma del terzo comma dell'art. 286 del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni.
Con la delibera di cui al precedente comma deve essere altresi' disposto che, qualora anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato notificato avviso di accertamento e non sia decorso il relativo termine, i contribuenti che hanno omesso la dichiarazione hanno facolta' di presentarla entro tre mesi dalla data di pubblicazione della delibera stessa senza incorrere nelle sanzioni previste per l'omissione della dichiarazione, stabilendosi che in tal caso puo' procedersi ad accertamenti per il solo anno 1973.
Per la definizione delle pendenze in materia di imposte comunali sulle industrie, commerci, arti e professioni e relativa addizionale provinciale, di imposte camerali e di contributo speciale di cura, valgono le disposizioni degli articoli da 1 a 5.
La disposizione del terzo comma dell'art. 6 si applica anche per le violazioni riguardanti la tassa regionale di circolazione ((, purche' gli interessati inviino copia della domanda, al presidente della giunta regionale delle regioni a statuto ordinario corredata dalla prova dell'eseguito versamento di quanto dovuto,)) ((, per le violazioni riguardanti le abolite imposte comunali di consumo, l'abolita tassa sulle insegne e l'abolita imposta sulla pubblicita' affine,)) nonche' per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e per l'imposta comunale sulla pubblicita' e i diritti sulle pubbliche affissioni.
((2)) ----------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' concessa amnistia per i reati previsti dalle leggi concernenti i tributi indicati negli articoli 1 , 6 , 7 , 8 e 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 ".
Entrata in vigore il 29 dicembre 1973
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