Articolo 3 del Decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660
Articolo 2Articolo 4
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8 novembre 1973
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29 dicembre 1973
Art. 3. ((Per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente al 31 ottobre 1973 e' scaduto il termine per la dichiarazione ma non e' stato ancora notificato l'accertamento, le imposte sono commisurate al maggiore imponibile tra quello dichiarato dal contribuente e l'ultimo imponibile definito nei modi ordinari, o a norma del precedente articolo 2, aumentato del 10 per cento per il primo dei detti periodi e ulteriormente del 10 per cento per ciascuno dei successivi periodi sull'imponibile del periodo di imposta rispettivamente precedente ed applicando, se del caso, la stessa aliquota applicata, a norma del quarto comma dell'articolo 2, all'ultimo periodo di imposta definito ai sensi di detto articolo.)) In caso di omessa dichiarazione le imposte sono commisurate all'ultimo imponibile definito aumentato del venti per cento per ciascun periodo d'imposta successivo.
((In mancanza di imponibile relativo ad un periodo d'imposta precedente, qualora il contribuente nella domanda di cui all'articolo 1 dichiari secondo le disposizioni dell'articolo 24, primo comma, del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, un imponibile superiore di almeno il venti per cento rispetto a quello indicato nella dichiarazione dei redditi per ciascuno dei periodi d'imposta di cui al primo comma, non si applicano le sopratasse e le pene pecuniarie limitatamente al maggior reddito dichiarato nella predetta domanda.
Rimane impregiudicata l'azione dell'ufficio delle imposte per l'accertamento relativo ai detti periodi non oltre il secondo periodo di imposta antecedente a quello cui si riferisce la prima dichiarazione.)) ((Ai fini del primo comma, l'imponibile dichiarato e l'ultimo imponibile definito si assumono al lordo delle detrazioni previste dall'articolo 8 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, e le imposte sono commisurate al maggiore imponibile al netto della detrazione relativa al periodo da definire. Di ogni altra nuova o maggiore agevolazione o nuova esenzione eventualmente spettante nei periodi di imposta da definire non si tiene conto nei casi in cui le relative imposte, a norma dei precedenti commi, sono commisurate all'ultimo imponibile definito maggiorato del dieci o del venti per cento.))
Entrata in vigore il 29 dicembre 1973
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