((In mancanza di imponibile relativo ad un periodo d'imposta precedente, qualora il contribuente nella domanda di cui all'articolo 1 dichiari secondo le disposizioni dell'articolo 24, primo comma, del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, un imponibile superiore di almeno il venti per cento rispetto a quello indicato nella dichiarazione dei redditi per ciascuno dei periodi d'imposta di cui al primo comma, non si applicano le sopratasse e le pene pecuniarie limitatamente al maggior reddito dichiarato nella predetta domanda.
Rimane impregiudicata l'azione dell'ufficio delle imposte per l'accertamento relativo ai detti periodi non oltre il secondo periodo di imposta antecedente a quello cui si riferisce la prima dichiarazione.)) ((Ai fini del primo comma, l'imponibile dichiarato e l'ultimo imponibile definito si assumono al lordo delle detrazioni previste dall'articolo 8 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, e le imposte sono commisurate al maggiore imponibile al netto della detrazione relativa al periodo da definire. Di ogni altra nuova o maggiore agevolazione o nuova esenzione eventualmente spettante nei periodi di imposta da definire non si tiene conto nei casi in cui le relative imposte, a norma dei precedenti commi, sono commisurate all'ultimo imponibile definito maggiorato del dieci o del venti per cento.))