Articolo 6 del Decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660
Articolo 5Articolo 7
Versione
8 novembre 1973
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Versione
29 dicembre 1973
Art. 6.

Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in ordine all'applicazione delle imposte di registro e ipotecarie, dei diritti catastali e delle relative addizionali relative ad atti formati anteriormente al 1 gennaio 1973, sono definite, su richiesta del contribuente, mediante il pagamento del cinquanta per cento dell'imposta richiesta o di quella corrispondente al valore presunto dall'ufficio del registro e senza applicazione di sopratasse e pene pecuniarie. ((Le controversie di valutazione pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e relative a successioni apertesi o donazioni pattuite anteriormente al 1 gennaio 1973 sono definite, su richiesta del contribuente, con la riduzione del sessanta per cento del valore presunto dall'ufficio, sempre quando sussistano le condizioni previste dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, senza applicazione di sopratasse e pene pecuniarie; le relative imposte ipotecarie e catastali si applicano sugli imponibili come sopra definiti)) In nessun caso l'imposta puo' essere ridotta a cifra inferiore a quella corrispondente ai valori dichiarati o risultanti da pronuncia non piu' impugnabile dal contribuente. ((Per le successioni apertesi e per gli atti formati entro il 31 dicembre 1972, purche' registrati entro il 20 gennaio 1973,)) Se alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato ancora notificato avviso di accertamento di maggior valore, il contribuente puo' chiedere che la imposta dovuta sia liquidata sulla base del valore dichiarato aumentato del venti per cento, senza applicazione di sopratasse e pene pecuniarie.
Nelle ipotesi di cui al primo comma si considera valore accertato agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, rispettivamente il valore presunto dall'ufficio ridotto alla meta' ((per l'imposta di registro e del sessanta per cento per l'imposta sulle successioni,)) o quello dichiarato dal contribuente aumentato del venti per cento.
Non si applicano, subordinatamente al versamento dei tributi dovuti e all'adempimento delle formalita' omesse, le sopratasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte ne' le altre sanzioni non penali per le violazioni in materia di tasse e imposte indirette sugli affari ((, diverse dall'imposta generale sull'entrata e)) , non comprese nei commi precedenti, commessi anteriormente al 10 gennaio 1973 ((...))
Ai fini dei precedenti commi la domanda deve essere presentata o spedita all'ufficio del registro entro ((il 28 febbraio 1974)) Per i tributi che devono essere liquidati direttamente dal contribuente la prova dell'avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda; per gli altri tributi le somme dovute debbono essere pagate all'ufficio competente entro trenta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 DICEMBRE 1973, N. 823)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 DICEMBRE 1973, N. 823)) ((2)) ----------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' concessa amnistia per i reati previsti dalle leggi concernenti i tributi indicati negli articoli 1 , 6 , 7 , 8 e 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 ".
Entrata in vigore il 29 dicembre 1973
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