Articolo 2 del Decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660
Articolo 1Articolo 3
Versione
8 novembre 1973
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Versione
29 dicembre 1973
Art. 2.
Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente ((al 31 ottobre 1973)) e' stato notificato l'accertamento, le imposte sono determinate:
a) se alla detta data non sia stata notificata alcuna decisione in sede contenziosa, riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al quaranta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello dichiarato dal contribuente e di un ulteriore importo pari al venticinque per cento dell'imponibile dichiarato;
b) se sia stata notificata la sola decisione di primo grado e questa sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale da entrambe le parti, applicando all'imponibile accertato dall'ufficio le stesse riduzioni di cui alla lettera a);
c) se sia stata notificata la sola decisione di primo grado, e questa sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale soltanto dall'ufficio, riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al quaranta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello risultante dalla decisione e di un ulteriore importo pari al venticinque per cento dell'imponibile dichiarato;
d) se sia stata notificata la sola decisione di primo grado, e questa sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale soltanto dal contribuente, riducendo l'imponibile risultante dalla decisione di un importo pari al quaranta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello dichiarato dal contribuente e di un ulteriore importo pari al venticinque per cento dell'imponibile dichiarato;
e) se siano state notificate altre decisioni o sentenze, l'ultima delle quali sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale da entrambe le parti o soltanto dal contribuente, assumendo come imponibile quello risultante dall'ultima pronuncia di merito;
f) se siano state notificate altre decisioni o sentenze, l'ultima delle quali sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale soltanto dall'ufficio, riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al quaranta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello risultante dall'ultima pronuncia di merito.
((La riduzione del 25 per cento di cui alle lettere a), b), c) e d) non compete ai contribuenti che hanno presentato dichiarazioni negative o in perdita mentre e' elevata al 40 per cento dell'imponibile dichiarato ai fini dell'imposta complementare qualora l'imponibile accertato non superi tre milioni di lire e riguardi soltanto redditi di lavoro subordinato))
Nei casi di omessa dichiarazione, fermo restando quanto stabilito alla lettera e) del ((primo comma)) per l'ipotesi ivi prevista, le imposte sono determinate riducendo del trenta per cento l'imponibile accertato dall'ufficio nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), riducendolo del trenta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello risultante dalla decisione nelle ipotesi di cui alle lettere c) ed f) e riducendo del trenta per cento l'imponibile risultante dalla decisione nell'ipotesi di cui alla lettera d). ((La riduzione e' del 40 per cento se l'imponibile accertato ai fini dell'imposta complementare non superi i tre milioni di lire e riguardi solo redditi da lavoro subordinato))
Se vi era controversia circa la classificazione del reddito di ricchezza mobile nella categoria B o nella categoria C/1 l'imposta corrispondente all'imponibile definito nei modi ordinari o a norma del presente articolo e' determinata in base alla media delle aliquote delle due categorie. Ogni altra controversia concernente la qualificazione o classificazione del reddito o l'aliquota applicabile si intende definita in conformita' all'accertamento dell'ufficio ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera e) del primo comma, in conformita' all'ultima pronuncia di merito.
Le disposizioni di quest'articolo non danno in nessun caso diritto alla riduzione dell'imposta ad ammontare inferiore a quello corrispondente a decisioni o sentenze non impugnate e non piu' impugnabili in via principale dal contribuente ne' a quello iscritto ed iscrivibile nei ruoli, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, a norma dell' art. 174 e dell' art. 175, lettera b) del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 .
Entrata in vigore il 29 dicembre 1973
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