I giudizi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi in seguito alla comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo precedente ((o all'esibizione della domanda di definizione vistata dall'ufficio finanziario a cui e' stata presentata)) e si estinguono per effetto dell'iscrizione a ruolo, della liquidazione o del pagamento dei tributi dovuti. ((restando compensate le spese di giudizio))
Le definizioni intervenute non possono essere modificate dall'ufficio o contestate dal contribuente se non per errore materiale o per violazione delle norme del presente decreto.