Articolo 11 del Decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660
Articolo 10Articolo 12
Versione
8 novembre 1973
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Versione
29 dicembre 1973
Art. 11.
I giudizi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi in seguito alla comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo precedente ((o all'esibizione della domanda di definizione vistata dall'ufficio finanziario a cui e' stata presentata)) e si estinguono per effetto dell'iscrizione a ruolo, della liquidazione o del pagamento dei tributi dovuti. ((restando compensate le spese di giudizio))
Le definizioni intervenute non possono essere modificate dall'ufficio o contestate dal contribuente se non per errore materiale o per violazione delle norme del presente decreto.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1973
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