Articolo 5 del Decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660
Articolo 4Articolo 6
Versione
8 novembre 1973
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Versione
29 dicembre 1973
Art. 5.
Nei confronti dei contribuenti che chiedono di definire le pendenze relative alle imposte indicate nell'art. 1 non si applicano le sopratasse e le pone pecuniarie stabilite per l'omissione, tardivita', incompletezza o infedelta' delle dichiarazioni e per le altre violazioni in materia di imposte dirette relative ai periodi d'imposta cui si riferiscono le pendenze definite.
Nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione e non hanno ricevuto notifiche di accertamenti per nessuno dei periodi d'imposta relativamente ai quali ((al 31 ottobre 1973)) sia scaduto il termine per la dichiarazione e non sia ancora scaduto il termine per l'accertamento non si applicano le sopratasse e le pene pecuniarie relative ai detti periodi qualora essi presentino la dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta per il quale il termine per la dichiarazione scade ((dopo il 30 ottobre 1973)) In tal caso l'ufficio delle imposte puo' procedere ad accertamenti soltanto per il periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione e per i due precedenti.
((Nei confronti dei contribuenti il cui imponibile ai fini dell'imposta complementare risulta costituito soltanto da redditi di lavoro subordinato l'ufficio puo' procedere ad accertamento limitatamente al periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione e a quello precedente.)) Per le violazioni relative ad omissioni di formalita' o adempimenti la cui osservanza non comporta il pagamento di imposte, commesse anteriormente ((al 31 ottobre 1973)) e non ancora accertate in via definitiva, le pene pecuniarie e le altre sanzioni non penali non si applicano, indipendentemente da quanto stabilito nei commi precedenti, qualora entro il termine stabilito dall'art. 1 vengano compiute le formalita' ed eseguiti gli adempimenti omessi.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1973
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