La domanda del contribuente per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, da redigersi, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo 4, su carta semplice, e' irrevocabile.
L'ufficio che ha ricevuto la domanda deve darne tempestivamente comunicazione, se del caso, all'organo presso il quale la vertenza e' pendente.
Le imposte o le maggiori imposte corrispondenti agli imponibili definiti dall'ufficio ai sensi degli articoli da 1 a 5 e dell'art. 9 debbono essere iscritte in ruoli straordinari, riscuotibili in quattro rate alle scadenze previste dall' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , a partire dalla prima scadenza utile successiva alla formazione dei ruoli. Ai fini del secondo comma dell'articolo 100 del predetto decreto i termini per le iscrizioni a ruolo decorrono dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda prevista dal terzo comma dell'articolo 1 e dal primo comma dell'articolo 4 del presente decreto. La prolungata rateazione in applicazione delle disposizioni dell' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , non puo' eccedere sei rate e i relativi interessi si applicano nella misura del 5 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo all'ultima rata di normale scadenza.
Per le imposte dovute in applicazione delle disposizioni del presente decreto non sono dovuti le maggiorazioni d'imposta per ritardata iscrizione a ruolo, ne' interessi per la ritardata riscossione delle tasse e imposte indirette sugli affari.
L'imposta dovuta in base alle dichiarazioni dei contribuenti il cui imponibile ai fini dell'imposta complementare risulta costituito soltanto da redditi di lavoro subordinato, e' riscuotibile in sei rate e non e' dovuta alcuna maggiorazione di imposta.
Non si fa luogo all'iscrizione nei ruoli delle partite d'imposta il cui ammontare per ciascun periodo d'imposta definito ai sensi del presente decreto non supera le lire 20.000 relativamente all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta complementare progressiva sul reddito, all'imposta di famiglia e sul valore locativo, singolarmente considerate. La disposizione del presente comma non si applica qualora l'ammontare complessivo delle predette partite relative allo stesso contribuente e per tutte le definizioni riguardanti il medesimo tributo risulta superiore all'importo di lire 60.000.
Qualora per uno dei periodi di imposta definito ai sensi del presente decreto l'imponibile relativo ad un singolo tributo determinato secondo le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 9 comporti una imposta di ammontare superiore rispettivamente a lire 5 milioni, 10 milioni e 40 milioni, per imposta di famiglia, per imposta complementare e imposta di ricchezza mobile, l'imposta stessa e' aumentata del dieci per cento. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 23 febbraio 1978, n. 38 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "La maggiorazione prevista dall'ultimo comma dell' articolo 10 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 , deve intendersi commisurata all'ammontare dell'imposta iscrivibile a ruolo a seguito della definizione della pendenza tributaria secondo le norme del suddetto decreto, al netto dalle somme comunque precedentemente iscritte a ruolo per il medesimo tributo."