Articolo 1 quater del Decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314
Articolo 1 terArticolo 5
Versione
3 marzo 2005
Art. 1-quater. (( (Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili) )) (( 1. In deroga alle disposizioni dell' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualita' di imposta 2000 e successive. ))
Entrata in vigore il 3 marzo 2005
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente