Articolo 6 quinquies del Decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314
Articolo 6 quaterArticolo 6 sexies
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3 marzo 2005
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27 febbraio 2007
Art. 6-quinquies. (Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli
infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica) 1. Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico, le disposizioni previste dall' articolo 1, commi 1 , 1-bis , 2 , 3 , 4 , 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1 , si applicano fino al 31 dicembre 2006, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica. ((3)) -------------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che " Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine previsto dall' articolo 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26 , e' prorogato al 31 maggio 2007, in attesa della definizione di tali prestazioni e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica."
Entrata in vigore il 27 febbraio 2007
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