Art. 6-quinquies. (Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli
infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica) 1. Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico, le disposizioni previste dall' articolo 1, commi 1 , 1-bis , 2 , 3 , 4 , 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1 , si applicano fino al 31 dicembre 2006, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica. ((3)) -------------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che " Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine previsto dall' articolo 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26 , e' prorogato al 31 maggio 2007, in attesa della definizione di tali prestazioni e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica."
infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica) 1. Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico, le disposizioni previste dall' articolo 1, commi 1 , 1-bis , 2 , 3 , 4 , 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1 , si applicano fino al 31 dicembre 2006, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica. ((3)) -------------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che " Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine previsto dall' articolo 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26 , e' prorogato al 31 maggio 2007, in attesa della definizione di tali prestazioni e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica."