Articolo 2 del Decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 3
Articolo 1Articolo 3
Versione
2 gennaio 1992
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3 marzo 1992
Art. 2.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 23 DICEMBRE 1992, N. 505
Entrata in vigore il 3 marzo 1992
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