Articolo 40 della Legge 8 giugno 1962, n. 604
Articolo 39Articolo 41
Versione
19 luglio 1962
>
Versione
17 aprile 1963
>
Versione
24 luglio 1965
>
Versione
12 dicembre 1972
Art. 40. Provento e ripartizione dei diritti di segreteria.

E' obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformita' alla tabella D.
Le Province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella D indicata nel precedente comma.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 GIUGNO 1972, N. 749)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 GIUGNO 1972, N. 749))
Entrata in vigore il 12 dicembre 1972
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente