E' obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformita' alla tabella D.
Le Province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella D indicata nel precedente comma.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 GIUGNO 1972, N. 749)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 GIUGNO 1972, N. 749))