Articolo 17 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17
Articolo 16Articolo 18
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6 marzo 2010
Art. 17. (Deroga) 1. Fino al 29 giugno 2011 e' consentita l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e altre macchine ad impatto a carica esplosiva che sono conformi alle disposizioni vigenti al 17 maggio 2006.
Entrata in vigore il 6 marzo 2010
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