Articolo 14 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17
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6 marzo 2010
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18 agosto 2012
Art. 14. (Obbligo di riservatezza) (( 1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in materia di protezione dei dati personali ed al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , recante codice della proprieta' industriale, tutte le parti e le persone coinvolte nell'applicazione del presente decreto legislativo sono obbligate a mantenere riservate le informazioni ricevute nello svolgimento delle loro funzioni. In particolare i segreti aziendali, professionali e commerciali sono considerati come informazioni riservate, eccetto quando la loro divulgazione sia necessaria al fine di tutelare la salute o la sicurezza delle persone o, se del caso, degli animali domestici o dei beni, o, qualora applicabile, dell'ambiente. )) 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica fatti salvi gli obblighi degli Stati membri e degli organismi notificati riguardanti l'informazione reciproca e la diffusione degli avvertimenti.
Entrata in vigore il 18 agosto 2012