Art. 9.
E' istituita una Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina nelle regioni e territori di cui all'art. 1 e in Sicilia.
La Cassa provvede all'acquisto dei terreni, alla loro eventuale lottizzazione ed alla rivendita, a coltivatori diretti soli od associati in cooperativa.
Alla Cassa partecipano lo Stato, i consorzi di bonifica e gli enti di colonizzazione. Possono farne parte gli istituti di credito, assicurazione e previdenza che siano autorizzati dal Ministro per il tesoro.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il tesoro, saranno approvate le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa.
E' istituita una Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina nelle regioni e territori di cui all'art. 1 e in Sicilia.
La Cassa provvede all'acquisto dei terreni, alla loro eventuale lottizzazione ed alla rivendita, a coltivatori diretti soli od associati in cooperativa.
Alla Cassa partecipano lo Stato, i consorzi di bonifica e gli enti di colonizzazione. Possono farne parte gli istituti di credito, assicurazione e previdenza che siano autorizzati dal Ministro per il tesoro.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il tesoro, saranno approvate le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa.