Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Visti il Nostro decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e quello in data odierna relativo al Servizio idrografico;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei Ministri, ministro per l'interno, e con i ministri segretari di Stato per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura, per l'industria e il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvato l'unito regolamento per le derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche, visto, d' ordine Nostro, dal ministro proponente.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 14 agosto 1920
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti - Peano - Facta -
Meda - Micheli - Alessio.
Visto, Il guardasigilli: Fera.