Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285

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      Versioni del testo

      • Articolo 1
        Art. 1.
        VITTORIO EMANUELE III

        per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

        RE D'ITALIA

        Visti il Nostro decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e quello in data odierna relativo al Servizio idrografico;

        Udito il parere del Consiglio di Stato;

        Sentito il Consiglio dei Ministri;

        Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei Ministri, ministro per l'interno, e con i ministri segretari di Stato per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura, per l'industria e il commercio;

        Abbiamo decretato e decretiamo:

        E' approvato l'unito regolamento per le derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche, visto, d' ordine Nostro, dal ministro proponente.

        Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

        Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 14 agosto 1920

        VITTORIO EMANUELE.

        Giolitti - Peano - Facta -
        Meda - Micheli - Alessio.

        Visto, Il guardasigilli: Fera.