Articolo 161 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
Articolo 159Articolo 162
Versione
1 luglio 1970
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Versione
13 maggio 2000
Art. 161. (((Cessazione dal servizio)

Gli impiegati a contratto, oltre che per le cause previste dalle disposizioni del presente titolo e dalla normativa locale, cessano dal servizio il primo giorno del mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. E' fatta salva la possibilita' di adottare limiti differenti, qualora previsti dalla normativa locale.))
Entrata in vigore il 13 maggio 2000
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