Articolo 148 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
Articolo 144Articolo 144
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1 luglio 1970
Art. 148. (Pubblicazioni e conferenze)

I dipendenti dell'Amministrazione degli affari esteri e coloro che svolgono attivita' nell'ambito dell'Amministrazione stessa sono tenuti, quando non si tratti di esercizio di funzioni di ufficio, ad ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero per pubblicare scritti, anche non firmati, effettuare conferenze o interventi orali in pubblico o diretti al pubblico, concedere interviste o parteciparvi, su argomenti di carattere politico connessi con l'attivita' dell'Amministrazione o che comunque abbiano attinenza con le relazioni internazionali.
Entrata in vigore il 1 luglio 1970
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