Articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
Articolo 74Articolo 76
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1 luglio 1970
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1 febbraio 2007
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4 luglio 2009
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1 gennaio 2011
Art. 75. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R 1 FEBBRAIO 2010, N. 54))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2011
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